ASM, nomine e verifiche: le domande restano, ma vanno rimesse in ordine


Dopo le perplessità emerse sul precedente approfondimento, proviamo a distinguere ciò che gli atti dimostrano da ciò che ancora non è possibile ricostruire. Non abbiamo sostenuto che le verifiche non siano state effettuate: abbiamo chiesto quando siano state svolte e quale documentazione ne attesti l’esito.
L’impianto di stoccaggio e prima lavorazione delle raccolte differenziate.

Dopo le perplessità emerse sul nostro precedente approfondimento, torniamo sulla vicenda delle nomine del nuovo Consiglio di amministrazione dell’ASM con un obiettivo preciso: distinguere ciò che gli atti dimostrano da ciò che, allo stato della documentazione pubblicamente disponibile, non è ancora possibile accertare.

Non abbiamo sostenuto che le verifiche non siano state effettuate. Abbiamo posto una domanda diversa: quando sono state svolte e quale documentazione del procedimento consente di ricostruirne lo svolgimento e l’esito?

Vale quindi la pena tornare sull’argomento, non per trasformare una questione amministrativa in una contrapposizione, ma per fare ciò che riteniamo utile attraverso Molfetta Discute: rimettere in ordine i fatti, distinguere ciò che è documentato da ciò che non lo è ancora e, quando necessario, correggere o precisare le nostre domande. Non siamo infallibili, su questo non ci piove. Ma proprio per questo riteniamo che un approfondimento serio debba essere disposto a tornare sugli atti quando emergono nuovi elementi.

Molfetta Discute non segue quotidianamente tutta la cronaca cittadina, lo sport o ogni altro settore dell’informazione. È uno spazio libero e indipendente di divulgazione e approfondimento che sceglie gli argomenti da trattare anche a partire dalle segnalazioni e dalle osservazioni dei lettori e dei commentatori delle nostre pagine social. Tra questi argomenti, le procedure amministrative e il loro profilo giuridico ci interessano particolarmente. Per questo anche osservazioni, precisazioni e letture diverse da quelle proposte nei nostri approfondimenti possono diventare uno stimolo a verificare nuovamente gli atti. Non per difendere una posizione a tutti i costi, ma per correggere ciò che eventualmente va corretto e chiarire, sulla base dei documenti, ciò che può essere chiarito.

Nomine ASM: il punto da cui partire

Partiamo quindi da un dato che oggi è possibile riconoscere senza ambiguità: il Comune ha pubblicato ulteriore documentazione e questo va considerato nella ricostruzione della vicenda. La pagina ufficiale relativa al decreto sindacale n. 70742 del 5 agosto 2026 oggi raccoglie il decreto, i curricula, le dichiarazioni di accettazione e, tra gli altri documenti, l’accettazione di Massimiliano Piscitelli. La stessa pagina è stata aggiornata il 7 settembre con il decreto relativo ad Angelantonio Campo. Non abbiamo quindi alcun interesse a sostenere che “gli atti non ci sono”. Gli atti pubblicati ci sono e consentono oggi una lettura più completa della procedura rispetto a quella possibile al momento del precedente intervento. Il punto che avevamo sollevato, però, era un altro.

Il decreto distingue esame e verifica

Il decreto sindacale n. 70742 del 5 agosto contiene una formulazione che merita di essere riletta con attenzione. Il provvedimento afferma che sono stati “ESAMINATI i curricula e le dichiarazioni rilasciate dai candidati interessati” e, subito dopo, precisa che i soggetti designati hanno attestato il possesso dei requisiti richiesti, “salvo la verifica sulla veridicità delle loro dichiarazioni” che sarebbe stata condotta dall’Amministrazione comunale prima della loro entrata in carica. Lo stesso decreto stabilisce inoltre che il pieno esercizio delle funzioni è subordinato all’esito positivo delle verifiche dell’Amministrazione.

Questo passaggio è importante perché consente di distinguere due momenti della procedura. Da una parte c’è l’esame dei curricula e delle dichiarazioni presentate dai candidati. Dall’altra c’è la successiva verifica della veridicità delle dichiarazioni, che il decreto attribuisce espressamente all’Amministrazione comunale. Non significa, naturalmente, che la presenza di una previsione di verifica dimostri che quella verifica non sia stata effettuata. Al contrario: il decreto stabilisce che debba essere effettuata. La domanda è quindi molto più circoscritta: quale documentazione del procedimento consente oggi di ricostruire quando quelle verifiche sono state svolte e quale ne è stato l’esito?

È una domanda diversa dal chiedere dove sia un ipotetico “verbale delle verifiche”. Non è infatti necessario dare per scontato che l’attività istruttoria debba tradursi in un unico documento autonomo con quella denominazione. Le verifiche possono risultare dal fascicolo amministrativo attraverso acquisizioni documentali, comunicazioni, attestazioni, controlli o altre annotazioni. Per questo la formulazione più corretta della nostra domanda non è: “Dov’è il verbale delle verifiche?” È: “Quale documentazione del procedimento consente di ricostruire quando le verifiche sono state effettuate e quale ne è stato l’esito?”

Il fatto che un atto non sia online non significa che non esista

Anche questo punto va chiarito senza ambiguità. La mancata individuazione, nella documentazione pubblicata online, di uno specifico documento relativo all’esito delle verifiche non dimostra che quelle verifiche non siano state effettuate. Non lo abbiamo sostenuto e non sarebbe corretto sostenerlo. La documentazione potrebbe trovarsi nel fascicolo del procedimento senza essere necessariamente pubblicata nella sezione di Amministrazione Trasparente.

La questione, dunque, non è accertare una presunta assenza di verifiche, ma capire se e come sia possibile ricostruirne documentalmente lo svolgimento. È una differenza sostanziale. Per questo la domanda resta semplice: quando sono state completate le verifiche previste dal decreto del 5 agosto e quale documentazione del procedimento ne consente la ricostruzione?

Se le verifiche sono state effettuate, sarà sufficiente poter ricostruire il momento nel quale sono state completate e gli elementi documentali attraverso i quali l’Amministrazione ne ha verificato l’esito. Se invece la documentazione non fosse ancora disponibile o non fosse immediatamente individuabile, anche questo sarà un elemento da chiarire. In entrambi i casi, una risposta documentata è più utile di qualsiasi supposizione.

La dichiarazione di Piscitelli: un documento che oggi abbiamo

Su questo punto il precedente approfondimento va aggiornato. Oggi abbiamo a disposizione anche la dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti sottoscritta da Massimiliano Piscitelli il 28 agosto 2026, con riferimento espresso al decreto n. 70742 del 5 agosto. Nel documento Piscitelli accetta l’incarico e dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dall’articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, la competenza tecnica e la capacità imprenditoriale richieste dallo Statuto comunale, nonché l’insussistenza delle cause di incandidabilità, inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza richiamate nella dichiarazione. Dichiara inoltre di non avere liti pendenti o situazioni di debito esigibile nei confronti del Comune o della società partecipata. Il documento è stato sottoscritto il 28 agosto e risulta acquisito al protocollo del Comune il 31 agosto 2026. Alla dichiarazione sono allegate una comunicazione di AMIU Puglia del 10 agosto e una comunicazione della Regione Puglia del 28 agosto. Sono elementi nuovi e utili per ricostruire la sequenza. Ma anche qui è necessario mantenere distinta la natura dei documenti.

La dichiarazione di Piscitelli documenta l’accettazione dell’incarico e le dichiarazioni rese dall’interessato. Non costituisce, da sola, la documentazione attraverso la quale il Comune attesta di avere completato le proprie verifiche sulla veridicità di quelle dichiarazioni. Ed è proprio per questo che il documento non chiude la domanda, ma consente di formularla in modo più preciso.

Il confronto con la nomina di Campo

Nel frattempo è intervenuto anche un altro atto che merita di essere considerato: il decreto sindacale n. 78906 del 7 settembre 2026, con il quale Angelantonio Campo è stato designato in sostituzione del consigliere dimissionario Vito De Bari. 

Il dato interessante è che anche questo decreto ripropone sostanzialmente la stessa procedura. Il provvedimento dà atto dell’esame dei curricula e delle dichiarazioni del candidato e precisa che Campo ha attestato il possesso dei requisiti richiesti, “salvo la verifica sulla veridicità delle sue dichiarazioni” da parte dell’Amministrazione comunale prima dell’entrata in carica. Anche in questo caso il pieno esercizio delle funzioni viene subordinato all’esito positivo delle verifiche dell’Amministrazione.

Questo elemento è importante perché consente di comprendere che non siamo davanti a una formula riferita soltanto alla posizione di Piscitelli. È una previsione procedurale che il Comune ha riproposto anche nel decreto del 7 settembre relativo a Campo. E proprio per questo la questione può essere affrontata in termini ancora più neutri: non si tratta di chiedere perché una determinata persona sia stata sottoposta a verifiche, ma di comprendere come viene documentata una fase della procedura che gli stessi decreti indicano espressamente come necessaria prima dell’esercizio delle funzioni.

Nessuna anomalia può essere dedotta soltanto dai tempi

Anche la sequenza temporale va letta con cautela. Nel caso di Piscitelli, il decreto di designazione è del 5 agosto, mentre la dichiarazione di accettazione è datata 28 agosto e risulta protocollata dal Comune il 31 agosto: tra il decreto e la protocollazione della dichiarazione intercorrono quindi 26 giorni. Nel caso di Campo, invece, il decreto di designazione è del 7 settembre e la relativa dichiarazione di accettazione risulta resa il giorno successivo.

Sono dunque due scansioni temporali differenti, che è corretto evidenziare proprio perché fanno parte della ricostruzione documentale della procedura. Ma la differenza nei tempi, considerata da sola, non dimostra alcuna irregolarità: per arrivare a una conclusione servirebbe conoscere l’intero iter, compresi gli eventuali adempimenti e le verifiche intervenuti tra un atto e l’altro.

Le due procedure possono avere avuto tempi diversi, possono essere intervenuti documenti differenti e possono essere state necessarie verifiche differenti. Proprio per questo, però, il dato temporale può essere utile per ricostruire la sequenza amministrativa, senza trasformarlo in una conclusione. La domanda non è quindi se una dichiarazione sia arrivata “troppo tardi”. La domanda è comprendere quale rapporto temporale e documentale vi sia stato tra la designazione, l’accettazione, le verifiche previste dal decreto e l’effettivo esercizio delle funzioni.

Il rinvio a giudizio non è una causa automatica di esclusione

Su un altro punto è necessaria altrettanta chiarezza. Nel precedente intervento avevamo richiamato il rinvio a giudizio del presidente dell’ASM, precisando che un rinvio a giudizio non equivale a una condanna e non determina automaticamente una causa di inconferibilità o incompatibilità. Non abbiamo individuato, né sostenuto di aver individuato, una norma che renda automaticamente incompatibile con l’incarico la posizione di una persona semplicemente perché rinviata a giudizio. Il punto, quindi, non è trasformare il rinvio a giudizio in una preclusione che gli atti non stabiliscono. Se quella circostanza entra nel dibattito politico, appartiene piuttosto a un piano diverso: quello della valutazione di opportunità della scelta.

Anche qui, però, occorre mantenere distinti i piani. Una cosa è ciò che la legge vieta o consente. Un’altra è ciò che la politica ritiene opportuno. Il nostro approfondimento non intende sostituire una valutazione politica a una verifica giuridica, né trasformare una vicenda giudiziaria in una presunzione di responsabilità. Il punto resta quello amministrativo: quali verifiche sono state effettuate sulle dichiarazioni e sui requisiti richiesti dalla procedura e quale documentazione ne consente la ricostruzione?

Nessuna irregolarità è stata accertata ma la questione della trasparenza resta

Arriviamo quindi al punto centrale. Nel nostro precedente approfondimento non abbiamo affermato che la nomina sia illegittima, che mancassero i requisiti o che le verifiche non fossero state effettuate. Non abbiamo sostenuto che la dichiarazione del 28 agosto dimostrasse una carenza precedente. Non abbiamo sostenuto che il rinvio a giudizio costituisse una causa automatica di incompatibilità. Abbiamo posto una questione diversa: la possibilità di ricostruire documentalmente una sequenza prevista dallo stesso decreto sindacale. 

Designazione, esame della candidatura, verifiche, accettazione ed effettivo esercizio delle funzioni sono momenti distinti della procedura. Il fatto che non ogni passaggio debba necessariamente corrispondere a un documento autonomamente pubblicato online non significa che, quando un atto stabilisce che determinate verifiche devono essere effettuate, non sia possibile chiedere quando siano state svolte e quale documentazione del procedimento ne consenta la ricostruzione. Questa è la questione che resta da chiarire attraverso gli atti. E oggi possiamo formularla con maggiore precisione rispetto al precedente approfondimento.

Nella documentazione pubblicata e da noi esaminata non abbiamo ancora individuato gli elementi che consentano di ricostruire quando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni siano state effettivamente completate e quale ne sia stato l’esito. È una constatazione sullo stato della documentazione esaminata, non un’affermazione sull’assenza delle verifiche. La differenza è fondamentale.

Una questione che si può chiudere con una risposta

A questo punto il confronto rende la questione ancora più semplice. Non serve parlare di “ombre” sulla nomina. Non serve costruire un collegamento automatico tra il rinvio a giudizio e un’eventuale incompatibilità che gli atti non dimostrano. E non serve nemmeno sostenere che l’assenza di un documento pubblicato online equivalga all’assenza di una verifica. Serve completare la ricostruzione.

La domanda riguarda una sequenza che non abbiamo stabilito noi: è lo stesso decreto del 5 agosto a prevedere l’esame della documentazione, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e il collegamento tra il loro esito e il pieno esercizio delle funzioni. 

Il decreto del 7 settembre relativo a Campo ripropone la stessa previsione. È quindi quella sequenza che chiediamo di poter ricostruire attraverso gli atti: quando sono state effettuate le verifiche e quale documentazione del procedimento consente di ricostruirne lo svolgimento e l’esito?

Se gli atti dimostreranno che la procedura è stata regolarmente completata, saremo i primi a prenderne atto e a darne conto. Se emergeranno passaggi ancora da chiarire, sarà altrettanto utile conoscerli. In entrambi i casi, una risposta documentata è più utile di qualsiasi supposizione. Le richieste di documentazione sono già state avanzate e attendiamo di poter completare la ricostruzione. Perché il punto, alla fine, è semplice: gli atti prima delle impressioni, le verifiche prima delle conclusioni e le conclusioni solo quando i documenti consentono di sostenerle.

Nelle more, riflettori sempre accesi. Anche perché, mentre discutiamo della nuova governance, c’è un’altra vicenda ASM che merita attenzione: con la determina n. 1184 del 17 settembre il Comune ha azzerato la precedente procedura per la selezione del Direttore Generale, avviandone una nuova. Eppure, lo stesso atto precisa che la procedura precedente avviata dal Commissario non viene superata per vizi, irregolarità della Commissione o valutazioni negative sui candidati. La Commissione aveva concluso il proprio lavoro individuando tre candidati idonei, senza che la short list fosse vincolante per il Socio Unico.

La domanda allora è semplice: se il nuovo Socio Unico era libero di scegliere e di valutare autonomamente, perché era necessario azzerare anche il lavoro già svolto? La determina richiama i nuovi «indirizzi attuali» e le «esigenze gestionali della società». Quali sono, concretamente? E perché rendevano necessario ripartire da zero?

Nessuna accusa, dunque, ma una domanda di trasparenza. Anche perché in campagna elettorale lo slogan era «insieme». Ma «insieme» non dovrebbe significare che tutti entrano nella stanza del Sindaco per decidere. Dovrebbe significare, prima di tutto, massima chiarezza. E allora queste «esigenze gestionali» quali sarebbero? Proviamo a indovinare? Come si possono già delimitare esigenze così specifiche se ancora non sappiamo chi sarà il nuovo Direttore Generale? Oppure un identikit esiste già, proprio a partire da quelle esigenze?

Le carte, anche questa volta, potranno aiutarci a capirlo.

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