Dalla determina di revoca della procedura di gara ai tempi che hanno preceduto la decisione: una prima analisi dei passaggi amministrativi e delle criticità che emergono dagli atti.

La cassa di colmata: i presupposti della revoca
Come anticipato nel prologo di questo approfondimento, entriamo nel merito della documentazione relativa alla procedura per gli interventi di dragaggio dei fondali marini e la gestione dei sedimenti estratti dal porto di Molfetta, con particolare riferimento alla vasca di colmata prevista sul Lungomare Colonna.
La revoca degli atti d’appalto relativi agli «Interventi di dragaggio dei fondali marini e gestione dei sedimenti estratti dal porto di Molfetta» – CUP C59G20000210006 (vasca di colmata del Lungomare Colonna) –, disposta con determina n. 1223 del 28 settembre 2026, presenta notevoli, concrete ed evidenti criticità.
Il provvedimento richiama l’articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990, che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo e ne individua i presupposti:
Art. 21-quinquies – Revoca del provvedimento
«1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario […]».
È proprio alla luce di questi presupposti che occorre esaminare la successione degli atti e, soprattutto, i tempi che hanno condotto alla decisione finale.
Prima osservazione – I tempi del procedimento e i ritardi da chiarire
Per quale ragione è trascorso circa un anno e sette mesi tra la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 23 gennaio 2025, con la quale venivano disposti l’approvazione del progetto e l’avvio della procedura di gara, e la successiva deliberazione n. 27 del 7 agosto 2026, con la quale è stato definito un diverso indirizzo?
È evidente che in questo arco temporale si è svolta anche la procedura di gara, con i relativi adempimenti e passaggi amministrativi. Non si tratta, quindi, di un periodo interamente privo di attività. Ciò non toglie che la durata complessiva del procedimento, unitamente ai tempi di attesa che emergono dalla successione degli atti, richieda spiegazioni puntuali.
Il semplice trascorrere di un periodo così lungo non costituisce, di per sé, una motivazione sufficiente. Occorre che i tempi impiegati nelle diverse fasi siano ricostruiti e giustificati attraverso elementi puntuali, documentati e verificabili, distinguendo le attività effettivamente svolte dagli eventuali ritardi non adeguatamente motivati.
Un intervallo temporale di circa un anno e sette mesi, qualora dovessero emergere ritardi ingiustificati e conseguenze economicamente pregiudizievoli per l’amministrazione, potrebbe far emergere anche profili di responsabilità giuscontabile, suscettibili, ove ne ricorrano i presupposti, di valutazione da parte delle competenti sedi.
Ma c’è un ulteriore passaggio che merita particolare attenzione.
Ancora più difficile da comprendere è il periodo di sostanziale inerzia che intercorre tra la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, avvenuta il 3 aprile 2026, e la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 7 agosto 2026. Si tratta di oltre quattro mesi durante i quali, secondo quanto riportato nella determina n. 1223/2026, sarebbe stato svolto un generico e non meglio precisato approfondimento. Un intervallo che coincide, peraltro, con l’intero periodo elettorale e per il quale il provvedimento non sembra fornire una motivazione sufficientemente circostanziata.
La questione non è secondaria. La determina richiama un’attività di approfondimento protrattasi per oltre quattro mesi, senza chiarire puntualmente quali verifiche siano state effettuate, da chi, sulla base di quali elementi e per quali ragioni si sia reso necessario un periodo così lungo.
Una simile situazione impone di interrogarsi non soltanto sulle ragioni di questa prolungata fase di incertezza, ma anche sulle eventuali conseguenze prodotte sul regolare svolgimento della procedura di gara e sulle legittime aspettative dell’aggiudicatario, seppure provvisorio.
Il tema richiama anche le fattispecie che caratterizzano la turbativa d’asta, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo di mezzi fraudolenti, collusioni o comportamenti diretti a impedire o alterare il regolare svolgimento della gara, ovvero ad allontanare gli offerenti. È evidente che il semplice ritardo amministrativo, in assenza di ulteriori elementi, non è di per sé sufficiente a configurare una simile fattispecie. Proprio per questo, diventa necessario comprendere quali circostanze abbiano determinato il protrarsi dell’iter e se siano state adottate tutte le misure necessarie a garantire la correttezza e la trasparenza del procedimento.
Non bastano, dunque, generici richiami alla necessità di ulteriori approfondimenti. Occorrono risposte precise, circostanziate e, soprattutto, riscontrabili negli atti.
E questa è soltanto la prima delle questioni che meritano di essere approfondite. Come anticipato nel prologo, il procedimento presenta diversi passaggi che richiedono attenzione, numerosi interrogativi ancora aperti e più di qualche zona d’ombra. Abbiamo scelto di esaminarli uno per uno, senza saltare passaggi e senza dare nulla per scontato. Sarà un percorso necessariamente articolato, perché ricostruire l’intera vicenda significa ripercorrerne ogni fase, confrontare gli atti e verificare le ragioni delle decisioni assunte.
La nostra analisi prosegue. Quella esaminata oggi è soltanto una delle questioni che emergono dalla documentazione. Nei prossimi interventi continueremo a ripercorrere, passaggio dopo passaggio, l’intero procedimento, soffermandoci sui tempi, sulle decisioni assunte e sugli aspetti che ancora richiedono chiarimenti. Ci siamo ripromessi di esaminare ogni passaggio, senza tralasciare nulla. E manterremo questo impegno, perché i punti da approfondire sono ancora numerosi e la vicenda merita una ricostruzione completa.









